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Disabili e tutela del patrimonio, luci e (qualche) ombra della Legge 112/2016

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A quattro anni dall’approvazione della Legge 112 del 22 dicembre 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” che ha sancito un primo, importantissimo passo verso la progettazione di un reale “Dopo Di Noi”, il mondo che ruota intorno alla tutela delle persone con disabilità ha ritenuto opportuno porre una riflessione sullo stato dell’arte dell’effettiva attuazione della stessa, mettendo a fuoco luci e ombre legate al percorso di attivazione in ambito territoriale.

 

Innanzitutto per “grave disabilità” si intende una minorazione fisica, psichica o sensoriale, causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, tale da ridurre l’autonomia personale e rendere necessario un intervento assistenziale permanente. La Legge in questione vuole occuparsi di queste persone, anche al fine di evitarne l’istituzionalizzazione, ovvero il ricovero permanente in strutture apposite, perché mancano entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale o anche in vista, già durante l’esistenza in vita dei genitori, della perdita del loro sostegno.

 

Sotto l’aspetto economico e finanziario la legge intende regolamentare gli aspetti fondamentali legati all’autodeterminazione della persona con disabilità grave anche nel processo di progressiva emancipazione dalla famiglia di origine e ha cominciato a normare cinque gruppi di intervento sulla persona: 

 

a.                 percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare;

b.                interventi di supporto alla domiciliarità presso la propria casa o simili;

c.                 programmi di supporto all’autonomia;

d.                interventi di realizzazione di soluzioni alloggiative innovative;

e.                 in via residuale, interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extra-familiari.

 

Tali misure si possono realizzare, secondo la stessa Legge, anche tramite la costituzione di trust (istituto giuridico mutuato dall’ordinamento anglosassone in base al quale uno o più beni sono affidati a un soggetto fiduciario che li gestisce in favore di qualcun altro), vincoli di destinazione (ovvero strumenti giuridici che tutelano in modo speciale determinati beni del patrimonio personale da destinare ad uno scopo specifico, come in questo caso l’assistenza al disabile), e fondi speciali destinati al medesimo scopo. Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali, in altre parole, possono costituire le fondamenta di un patrimonio da destinare alla persona con disabilità, per garantirle un’adeguata assistenza sia finché è in vita tutto il nucleo familiare che successivamente. 

I benefici fiscali previsti dalla Legge garantiscono:

- i beni e gli immobili conferiti in trust o gravati dal vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali sono esenti dall’imposta di successione e/o donazione in caso muoia prima il beneficiario; 

- il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale si applica in misura fissa;

- in caso di conferimento di immobili nel trust o nei fondi speciali, i comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzione relativamente all’imposta municipale;

- le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati verso il trust sono detraibili fino al 20% del reddito dichiarato, con un massimo di 100.000 euro l’anno.

  

Cosa resta da fare

 

Già nel 2018, a due anni dalla sua entrata in vigore, Uniamo con il Progetto “Social Rare” svolto in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e con l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (ANFAS) aveva evidenziato alcune criticità del trust come soggetto IRES (ovvero soggetto che deve pagare l’imposta sui redditi) e quindi con un regime fiscale complesso e spesso sfavorevole (un immobile nel trust infatti non ha diritto alla cedolare secca nel caso di messa a reddito tramite locazione né alla detrazione “prima casa” se l’immobile è adibito ad abitazione principale della persona con disabilità). Inoltre, per le detrazioni/deduzioni fiscali, il trust richiede necessariamente la nomina di un gestore/controllore ed, essendo privo ancora oggi di disciplina sostanziale, non può essere costituito per testamento.

Sarebbe, infine, opportuno estendere la platea degli aventi diritto ai benefici fiscali, attualmente fruibili solo dalle persone ritenute in situazione di gravità come previsto dall’art 3 comma 3 della ben nota legge 104/1992.

 

 

 

  • Data di pubblicazione 4 gennaio 2021
  • Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2021