ESENZIONI

Nel 2001, con l’approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, è stato pubblicato un primo elenco di malattie rare che hanno diritto all’esenzione del ticket. L’elenco è sottoposto a periodici aggiornamenti.

Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998):

  • rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
  • gravità clinica;
  • grado di invalidità;
  • onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).

A questi si sono aggiunti due ulteriori criteri specifici: diagnosi difficoltà e/o ritardo diagnostico e difficoltà di individuare le prestazioni adeguate alle complesse necessità assistenziali.

L’esenzione dal ticket è garantita su:

  • tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;

inoltre, in considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico, anche su:

  • le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
  • le indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica;

L’elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è contenuto nell’Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che ha sostituito il precedente All. 1 del DM 279/2001. (Consulta la banca dati.)

L’Allegato 7 è stato aggiornato nel 2026 dal decreto del Ministro della salute 3 agosto 2026 e dal DPCM 7 agosto 2026, recanti modifiche e integrazioni ai livelli essenziali di assistenza. Gli aggiornamenti comprendono l’inserimento di nuove malattie e di nuovi gruppi, nonché modifiche alle denominazioni, ai sinonimi, agli esempi di malattie afferenti ai gruppi e alla loro classificazione. 

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 30 ottobre 2026, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 settembre 2026


Cosa è cambiato con l’aggiornamento dei LEA

L’aggiornamento del 2026 ha mantenuto, ove possibile, i codici di esenzione già in uso e ha introdotto nuovi codici per le malattie e i gruppi di nuova inclusione. Sono state inoltre aggiornate denominazioni e sinonimi, integrati gli esempi e, in alcuni casi, modificate le collocazioni delle patologie nei gruppi di riferimento.

È stata confermata la struttura a “gruppi aperti”, che consente di riconoscere l’esenzione anche alle malattie riconducibili a un gruppo, sebbene non espressamente indicate nell’elenco. Le patologie riportate nei gruppi hanno quindi valore esemplificativo e facilitano la consultazione e l’identificazione delle singole condizioni.


Come ottenere l’esenzione

L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse nell’elenco, rilasciata da uno dei Centri di diagnosi e cura.

Per saperne di più:

  • Ultimo aggiornamento 20 ottobre 2026