Sono definiti "orfani" quei prodotti medicinali destinati alla diagnosi, alla prevenzione o alla cura di malattie o disturbi rari. Tali farmaci sono indicati come "orfani" perchè l'industria farmaceutica, in condizioni normali di mercato, è poco interessata a produrre e a commercializzare prodotti destinati solamente a un ristretto numero di pazienti con patologie molto rare.
Le prime norme relative ai farmaci orfani sono state introdotte negli Stati Uniti nel 1983, con l'emanazione dell'Orphan Drug Act, con cui per la prima volta si è presa coscienza della necessità di formulare una legge in materia. Nel 1999 l'Unione Europea adotta il Regolamento CE 141/2000 e successivamente il Regolamento CE 847/2000. Mediante questi Regolamenti sono stati definiti i criteri e la procedura per la designazione di farmaco orfano, l'assegnazione di tale qualifica da parte del Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) della European Medicines Agency – EMA, l'attribuzione degli incentivi e, infine, la procedura di approvazione.
La normativa italiana tutela da sempre la sperimentazione dei farmaci orfani e il loro ingresso sul mercato per garantire ai pazienti l'accesso alle migliori terapie disponibili e in tempi il più brevi possibili (Legge Balduzzi L. 189/2012 e successivi aggiornamenti).
In Italia esistono diversi strumenti legislativi che consentono a una persona con malattia rara di accedere a un farmaco orfano. La modalità principale si riferisce alla procedura di autorizzazione centralizzata attraverso l'Agenzia Europea per i medicinali (EMA); in alternativa, in mancanza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco orfano indicato per una malattia rara, è possibile accedere al medicinale attraverso una delle seguenti procedure previste da leggi diverse:
1. Legge n. 648/1996 conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536: consente l'erogazione di alcuni farmaci, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per rispondere tempestivamente a condizioni patologiche (vedi l'approfondimento della legge sul sito dell'AIFA- legge648/96). Associazioni di pazienti, Società scientifiche, Aziende Sanitarie, Università o su indicazione della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA possono richiedere l'inclusione in questo elenco. L'inserimento dei farmaci all'interno della lista è condizionato dall'esistenza di uno dei seguenti requisiti:
2. Legge n. 326/2003, art. 48 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Fondo AIFA 5%): Il Fondo AIFA, alimentato dal 5% della spesa annuale sostenuta dalle aziende
farmaceutiche per attività di promozione, è dedicato per il 50% all'acquisto di farmaci orfani per malattie rare e farmaci non ancora autorizzati, ma che rappresentano una speranza di cura per patologie gravi; il restante 50% del fondo è destinato alla ricerca indipendente sui farmaci (i.e. studi clinici comparativi tra i medicinali volti a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, studi sull'appropriatezza e sull'informazione). La rocedura di acquisto dei farmaci può essere richiesta dalle Regioni, dai Centri di riferimento che hanno in cura i malati o da strutture specialistiche individuate dalle Regioni, con la definizione della diagnosi e del piano terapeutico.
3. DM 8 maggio 2003 ("Uso compassionevole") e DM 7 settembre 2017 ("Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica"): si intende per uso compassionevole "la messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale ad un gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente invalidante o la cui malattia è considerata potenzialmente letale, e che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato. Il medicinale in questione deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'art. 6 del Regolamento o essere sottoposto a sperimentazione".
L'accesso al medicinale sperimentale prevede un'autorizzazione all'uso da parte del Comitato Etico nel cui ambito di competenza tale richiesta ha avuto origine (es. centro di diagnosi e cura), con la preventiva dichiarata disponibilità dell'Azienda farmaceutica produttrice alla fornitura gratuita del medicinale.
4. Legge 94 del 1998 (Legge Di Bella) conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23: consente al medico, sotto la sua esclusiva e diretta responsabilità, di prescrivere medicinali regolarmente in commercio, per uso al di fuori delle condizioni di registrazione a un paziente che non possa essere trattato utilmente con farmaci già approvati per quella indicazione terapeutica o in via di somministrazione, dietro consenso informato. Alla base di tale prescrizione devono sussistere documentazioni conformi all'impiego del farmaco attraverso studi clinici positivamente conclusi almeno di fase seconda
L'elenco dei farmaci orfani disponibili sul territorio nazionale è pubblicato sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Inoltre, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha lanciato l'iniziativa OPEN-Aifa dedicata all'istituzionalizzazione degli incontri con tutti i suoi interlocutori per garantire un dialogo diretto e trasparente.
Associazioni di malati, rappresentanti della società civile, aziende farmaceutiche e ogni altro soggetto interessato possono inviare all'AIFA una richiesta di partecipazione motivata agli incontri che si svolgeranno con cadenza mensile, compatibilmente con gli impegni istituzionali dei vertici AIFA.
Per maggiori informazioni è possibile inviare un'email a openaifa@aifa.gov.it o consultare la pagina Open AIFA.
L'Aifa mette a disposizione dei pazienti, degli operatori sanitari e del pubblico in genere, il servizio d'informazione indipendente sui medicinali autorizzati FarmaciLine, è possibile inviare questi scritti:
Con il termine "Sperimentazione Clinica" (Clinical Trial) si intende una ricerca scientifica rivolta a pazienti con lo scopo di identificare risposte specifiche a nuove terapie o procedure, oppure nuove modalità di utilizzo di terapie già note.
Le sperimentazioni cliniche terapeutiche vengono classificate in fasi. Ogni fase dipende dalla precedente e viene realizzata sulla base delle scoperte fatte via via nel corso dello studio.
Il consenso informato è una procedura che ha lo scopo di garantire a tutte le persone interessate un livello di informazione adeguato per scegliere di partecipare ad una sperimentazione clinica in assoluta libertà. Per dare il proprio consenso le persone devono essere state informate su:
Tutte queste informazioni devono essere fornite verbalmente o per iscritto su un documento consegnato alla persona interessata.
Ogni sperimentazione clinica si basa su una serie di regole racchiuse in un protocollo. Il protocollo descrive le caratteristiche delle persone che possono essere curate nell'ambito di una sperimentazione clinica, il programma, la logistica, gli esami necessari, i dettagli sulla cura e la durata dello studio.
Di seguito alcune delle principali banche dati pubbliche che consentono l'accesso alle informazioni sugli studi clinici (in lingua inglese):
Registro Europeo delle Sperimentazioni Cliniche
Attivo dal 2011, contiene informazioni estratte da EudraCT, l'applicazione utilizzata dalle autorità nazionali competenti per registrare i dati degli studi clinici e gestita dall'EMA - European Medicines Agency
È possibile ricercare sperimentazioni cliniche con o senza risultati e accedere ai risultati pubblicati dagli sponsor. Sono anche disponibili maggiori informazioni sugli studi clinici pediatrici condotti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE).
È una banca dati gestita dalla Biblioteca nazionale di medicina (National Library of Medicine, NLM) presso gli Istituti nazionali di sanità (National Institutes of Health, NIH) degli Stati Uniti. Include studi clinici finanziati privatamente e pubblicamente condotti in tutto il mondo e si rivolge ai pazienti e alle loro famiglie, agli operatori sanitari, ai ricercatori e al pubblico in generale.