LE TUE DOMANDE

Elenco per argomento: Invalidità

  • Cos’è l’indennità di frequenza?

    L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. Ha lo scopo di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. Si può ottenere solo dopo il riconoscimento dell’invalidità civile. Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti. La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. Per maggiori informazioni visitare il sito www.inps.it

    • Data di pubblicazione 16 febbraio 2021
    • Ultimo aggiornamento 16 febbraio 2021
  • Ho una malattia rara, ho diritto all'invalidità civile?

    Una diagnosi di malattia rara non comporta automaticamente il diritto al riconoscimento all'invalidità civile. Il Ministero della salute ha istituito una tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e per le malattie invalidanti sulla base della Classificazione internazionale (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992), che viene aggiornata periodicamente. All'interno di questa tabella sono elencate alcune malattie rare per le quali è stata fissata una percentuale di invalidità. Per tutte le altre, non incluse esplicitamente nell'elenco, nel calcolo dell'eventuale percentuale saranno prese in considerazione tutte le “infermità (sostanzialmente danni che interessano uno o più organi e apparati) che caratterizzano la patologia o comunque lo stato di salute e la capacità lavorativa del cittadino richiedente. Possono fare richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile, secondo la Legge n. 118/1971, tutti i cittadini: I) di età compresa tra i 18 e 65 anni di età con da patologie invalidanti (purché le stesse non siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, da causa di servizio, da causa di guerra o per le quali non siano state riconosciute le provvidenze economiche previste a favore dei ciechi civili e dei sordi) che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente; II) minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; III) ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Il riconoscimento dello status di invalido civile può dar luogo, a seconda del grado d’invalidità riscontrato, a prestazioni di tipo socio-sanitario, di tipo economico e agevolazioni nell'inserimento lavorativo. Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida ai diritti dei cittadini con disabilità presente in questo portale nella sezione "Norme e documenti"

    • Data di pubblicazione 24 gennaio 2019
    • Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2019