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Riconosciuto il bonus di 600 euro anche ai lavoratori autonomi invalidi, domande entro il 31 luglio 2021

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Con il Decreto Sostegni Bis (D.l. n. 73/2021), il Reddito di ultima istanza, detto “Bonus 600 euro”, è stato finalmente riconosciuto anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con disabilità. Un risultato raggiunto grazie all’azione congiunta di FAVO, UNIAMO, FISH, AIL e FAND che nel maggio 2020 hanno indirizzato una “lettera aperta” al Consiglio dei Ministri chiedendo una corretta interpretazione del disposto normativo con un chiarimento in merito all’esclusione dal bonus dei lavoratori “titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia” e non di invalidità.

Inizialmente infatti il bonus di 600 euro (decreto legge “Cura Italia” 18/2020 art. 44, decreto 28/3/2020 Catalfo-Gualtieri e decreto legge “Liquidità” 23/2020 art. 34) era stato riconosciuto esclusivamente ai lavoratori “sani” che avevano subìto un danno economico in seguito alla pandemia e a quelli che percepivano l'assegno di invalidità civile di natura assistenziale erogato dall’INPS mentre erano esclusi i lavoratori “malati e invalidi” perché già titolari di assegni o pensioni di invalidità parziale a cui si ha diritto in virtù dei contributi versati e di una condizione di grave disabilità compatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa. Un trattamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori autonomi in condizioni di maggiori fragilità, privi di ammortizzatori sociali o altri strumenti di garanzia giuridico-economica.

 

Nel maggio 2020, grazie alla costante azione di pressing delle organizzazioni dei malati di cancro insieme a quelle dei malati rari e dei disabili , l’ingiusta esclusione era stata solo parzialmente corretta, poiché in sede di conversione del primo decreto era stata prevista la compatibilità del reddito di "ultima istanza" con “l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222” di cui sono titolari, tra i liberi professionisti disabili, quelli iscritti alla gestione separata INPS, lasciando fuori quelli iscritti alle casse di previdenza ordinistiche. In questo modo, la discriminazione tra autonomi sani, ammessi al Bonus, e disabili, esclusi, si era trasformata in una ancora più assurda discriminazione tra professionisti disabili contribuenti INPS, ammessi al Bonus come i sani, e liberi professionisti disabili iscritti alle casse di previdenza ordinistiche, cui il Bonus continuava ad essere negato, a causa del diverso nome, "pensione" anziché "assegno", della prestazione previdenziale erogata dalle casse ordinistiche, pur trattandosi di provvidenza economica per invalidità del tutto analoga a quella prevista dalla L.222/1984.

I lavoratori autonomi e liberi professionisti con disabilità dovranno pertanto presentare domanda presso le rispettive casse di previdenza entro il 31 luglio al fine di ottenere i 2.200 euro spettanti complessivi. 

 

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che: 

·         hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e dichiarino di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID per il periodo di imposta 2018;

·         hanno percepito un reddito complessivo tra i 35.000 e i 50.000 ma con una riduzione del 33% nel primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre 2019 (periodo di imposta 2018); 

·         hanno chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 (termine esteso al 30 aprile e al 31 maggio 2020 per le indennità, rispettivamente, dei mesi di aprile e di maggio).

 

  • Data di pubblicazione 1 luglio 2021
  • Ultimo aggiornamento 1 luglio 2021